Un ticket può attestare una vincita autentica. Il problema comincia quando chi ha effettuato la giocata, chi possiede il titolo e chi si presenta per riscuotere la somma non coincidono. È uno dei punti che rende il rapporto tra gioco e antiriciclaggio particolarmente delicato: il denaro può cambiare rapidamente forma e acquistare una spiegazione documentale apparentemente coerente.
Il 13 luglio 2026 un’indagine coordinata dalla Procura di Bari ha portato all’esecuzione di 23 misure cautelari nell’ambito di un procedimento riguardante il settore delle sale giochi e delle videolottery. Le fonti giornalistiche che hanno seguito la conferenza stampa della Procura riferiscono sequestri per oltre 60 milioni di euro e 116 persone complessivamente indagate. Le contestazioni comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio, violenza privata, peculato, bancarotta fraudolenta e reati tributari. Si tratta di ipotesi accusatorie ancora sottoposte all’accertamento giudiziario; le responsabilità delle persone coinvolte non possono quindi considerarsi definitivamente accertate.
Gioco e antiriciclaggio: l’indagine di Bari segue i flussi
Secondo la ricostruzione riportata dagli organi di informazione sulla base dell’attività investigativa e della conferenza stampa del 13 luglio, l’inchiesta riguarda una rete di attività operanti nel settore del gioco e delle scommesse. Il GIP ha disposto anche il sequestro di tredici sale videolottery e due sale giochi. ANSA riferisce che, secondo l’accusa, alcune attività sarebbero state utilizzate per il riciclaggio di proventi illeciti. RaiNews ha riportato inoltre che l’indagine avrebbe ricostruito un sistema esteso nel territorio barese attraverso sale slot, esercizi commerciali e apparecchi da gioco.
È importante fermarsi qui sul piano giudiziario. L’esistenza di sale giochi, società collegate o consistenti volumi di attività non costituisce di per sé un’anomalia antiriciclaggio. La lezione AML nasce dal modo in cui persone, operazioni e flussi finanziari vengono messi in relazione. Nel comparto del gioco il presidio deve essere capace di ricostruire chi effettua l’operazione, chi beneficia economicamente delle somme e se i movimenti osservati sono coerenti con il comportamento del cliente.
Ticket vincenti e contante: quando cambia il beneficiario
Uno dei meccanismi descritti nelle cronache dell’indagine riguarda la presunta compravendita di ticket vincenti. Secondo ANSA, titoli derivanti da vincite effettivamente realizzate da alcuni giocatori sarebbero stati ceduti in cambio di denaro e successivamente utilizzati da altri soggetti. La Repubblica, nel resoconto della conferenza stampa, riferisce che l’indagine avrebbe ricostruito numerose operazioni relative a ticket e vincite.
Il punto richiede precisione. Un ticket può documentare una vincita autentica anche quando cambia possessore. Se viene ceduto a una persona diversa dal giocatore, quel documento può però fornire all’acquirente una giustificazione apparente per la somma successivamente riscossa.
È questo scarto a interessare l’antiriciclaggio. Occorre poter ricostruire chi abbia giocato, chi abbia ceduto il titolo, chi lo abbia presentato all’incasso e, quando rilevante, da dove provengano le risorse utilizzate per acquisirlo.
Il contante rende questa ricostruzione più difficile, senza costituire da solo una prova di illecito. Nel meccanismo ipotizzato dagli investigatori, il giocatore avrebbe ricevuto denaro per la cessione del ticket, mentre un soggetto diverso avrebbe successivamente riscosso il titolo. Il significato AML deriva quindi dall’insieme delle operazioni e dalla loro coerenza economica, non dalla semplice presenza del contante.
Società e titolare effettivo: capire chi esercita il controllo
L’inchiesta riguarda anche un’articolazione di imprese attive nel settore del gioco. Questo dato non dimostra che le società fossero state costituite per nascondere la proprietà o il controllo e non va interpretato in questo senso. ANSA riferisce però che l’attività investigativa avrebbe interessato numerose imprese collegate alla gestione delle sale e degli apparecchi.
Per l’antiriciclaggio il tema apre una questione più generale: conoscere la denominazione di una società non sempre permette di capire chi sia la persona fisica che ne beneficia o la controlla in ultima istanza.
Il D.Lgs. 231/2007 individua nel titolare effettivo la persona fisica, diversa dal cliente, nel cui interesse ultimo viene instaurato il rapporto o compiuta l’operazione. Quando il cliente è una società, i criteri previsti dall’articolo 20 permettono di risalire alla titolarità attraverso proprietà, controllo e, nei casi residuali previsti dalla legge, poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.
L’esistenza di più società non rappresenta quindi un’anomalia. L’approfondimento diventa rilevante quando l’assetto rende difficile comprendere chi controlli effettivamente l’attività, quando ricorrono gli stessi soggetti in imprese formalmente separate o quando i rapporti economici tra società non trovano una spiegazione coerente.
Il settore del gioco ha presìdi AML specifici
Il D.Lgs. 231/2007 dedica l’intero Titolo IV ai prestatori di servizi di gioco. La disciplina distingue concessionari, distributori, esercenti, operazioni di gioco e videolottery e prevede obblighi specifici con modalità che cambiano a seconda del canale e dell’attività svolta.
Per i concessionari assume particolare rilievo anche il controllo della rete attraverso la quale vengono offerti i servizi. È un punto che la UIF considera concreto, non teorico. Nel dicembre 2025 l’Unità ha organizzato un seminario dedicato proprio alla “collaborazione attiva dei prestatori di servizi di gioco”, con la partecipazione di MEF, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e operatori del settore.
Nel Rapporto annuale sull’attività svolta nel 2025, la UIF segnala criticità nel contributo delle reti fisiche al processo di segnalazione e richiama l’importanza di sistemi capaci di cogliere collegamenti operativi non giustificati tra giocatori o fra giocatori e punti vendita. Il documento insiste inoltre sul miglioramento del monitoraggio transazionale e sulla qualità della collaborazione attiva.
Questo non significa che la presenza di contante, ticket o strutture societarie complesse faccia scattare automaticamente una “adeguata verifica rafforzata”. Le misure rafforzate hanno un preciso significato tecnico e sono collegate a situazioni di rischio elevato. Quegli elementi possono concorrere alla valutazione del rischio; serve poi l’esame concreto dell’operatività.
Videolottery e operazioni anomale: cosa indica la UIF
Il Provvedimento UIF del 12 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024, dedica specifici indicatori anche al settore del gioco.
Per le videolottery, il sub-indice 23.13 considera una situazione meritevole di attenzione l’inserimento di banconote nell’apparecchio seguito dall’assenza di giocate o da puntate minime, dalla rinuncia al gioco e dalla successiva richiesta di incasso mediante il ticket prodotto dalla VLT. Lo stesso gruppo di indicatori contempla altre operatività particolari, comprese modalità concertate di partecipazione al gioco e comportamenti anomali collegati a titoli e vincite.
Un indicatore di anomalia non equivale a una prova di riciclaggio. Serve ad attirare l’attenzione dell’operatore su un comportamento che, letto insieme ad altre informazioni, può richiedere un approfondimento.
È una distinzione importante nel caso di Bari. L’indagine giudiziaria riguarda fatti e responsabilità specifiche ancora da accertare; il Provvedimento UIF offre invece una chiave generale per comprendere perché determinati comportamenti nel gaming possano avere rilevanza sotto il profilo preventivo.
L’anomalia acquista peso quando diversi elementi si combinano: giocate minime rispetto alle somme introdotte, riscossioni non coerenti con l’attività di gioco, ricorrenza degli stessi soggetti, passaggi di ticket o collegamenti non spiegati tra persone e punti vendita.
La lezione AML: ricostruire il percorso del valore
Il caso di Bari porta a una conclusione operativa abbastanza concreta. Nel gioco il denaro può passare rapidamente dal contante al credito di gioco e dal credito a un ticket presentabile all’incasso. Quando giocatore, possessore del titolo e soggetto che riscuote non coincidono, diventa importante poter ricostruire il percorso e valutarne la coerenza.
Lo stesso vale sul piano societario. Più imprese possono appartenere alla medesima struttura economica per ragioni del tutto legittime. L’attenzione aumenta quando diventa difficile comprendere chi eserciti il controllo, perché determinate società effettuino operazioni fra loro o chi rappresenti il beneficiario finale dei flussi.
Il lavoro antiriciclaggio consiste proprio nel tenere insieme questi elementi. Identità, comportamento di gioco, movimentazioni, contante, titoli riscossi, relazioni tra soggetti e assetto societario forniscono informazioni differenti sullo stesso fenomeno.
Il caso giudiziario resta nelle mani dei magistrati. Per chi opera nella prevenzione AML, la domanda è più circoscritta: il percorso economico osservato è ricostruibile e coerente con le persone e le attività che vi partecipano? Quando quella ricostruzione presenta vuoti o contraddizioni, esiste materia per approfondire.
La correzione segue quindi il punto centrale emerso dalla verifica: ticket autentico, giocatore effettivo e soggetto che riscuote sono concetti distinti, ed è proprio la loro eventuale discordanza a dare valore alla lezione antiriciclaggio.